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IL TAR DA RAGIONE AL RICORSO DELLA S.I.M.E.

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Testo Sentenza

Da oggi tutti i medici iscritti all’Ordine professionale sono autorizzati all’utilizzo del "Vistabex", la tossina botulinica per uso estetico.
Il TAR del Lazio, Sezione III° quater ha infatti annullato il D.M. 969 del 18 marzo 2004 e del relativo comunicato pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2004 che autorizzava l’uso della specialità medicinale ‘Vistabex’ ai soli medici specialisti rispettivamente in Chirurgia Plastica, in Chirurgia Maxillo-facciale, in Dermatologia ed in Oftalmologia. Per l’annullamento di tale limitazione il prof. Carlo Alberto Bartoletti, in proprio e quale Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica presentò ricorso nel 2004 contro il Ministero della Salute e la Commissione Unica del Farmaco (CUF).

"Dopo due anni una vittoria per tutti i medici di medicina estetica e per la SIME – commenta Carlo A. Bartoletti – che si è battuta per allargare anche agli altri laureati in medicina l’uso di un farmaco che in due anni di utilizzo in Italia – ma oltre 10 in Europa e addirittura 20 negli USA – non ha mai fatto registrare effetti collaterali importanti e/o permanenti. Eppure proprio in nome di questi il ministero ne aveva limitato l’uso a pochi professionisti".

La mancanza di effetti collaterali.
La sentenza del TAR fa infatti riferimento al fatto che "né dal ‘Riassunto delle caratteristiche del prodotto’ e né dalle altre risultanze dell’istruttoria vengono espressamente indicati effetti collaterali negativi gravissimi" ma solo eventi "di gravità minima o moderata (dolore, bruciore, pruriti, edema e/o contusione, in associazione con l’iniezione) e quindi non si capisce in base a quali elementi si sia ritenuto sussistenti i presupposti di diritto per poter legittimamente restringere la prescrivibilità del farmaco in questione a soli medici specialisti. Del resto, in moltissimi paesi, l’impiego della tossina botulinica per il miglioramento delle rughe ai fini estetici è diffusa ormai da molti anni, ed il cui impiego se si rispettano le indicazioni posologiche e metodologiche, è risultato generalmente innocuo".

Abolita l’esclusività.
In attesa dei tempi tecnici applicativi della sentenza, nella stessa si legge che "con il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e con l’iscrizione al relativo Albo Professionale, è infatti consentito l’esercizio della professione medica relativamente a tutte le branche della medicina con le sole esclusioni dell’anestesia, della radiognostica e della radioterapia. Pertanto, non si ravvisano ragioni per riservare, in particolare, ai soli chirurghi plastici e maxillo-facciali, ai dermatologi ed agli oftalmologi l’applicazione in modeste quantità della tossina botulinica di tipo A ai soli fini estetici e non terapeutici, per miglioramento temporaneo delle rughe verticali (cosidette glabellari)".

Il Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica
Prof. Carlo Alberto Bartoletti

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